diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10856 del 10/11/1990 (Rv. 469723 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - CONDIZIONE - ABBANDONO DELL'ATTIVITÀ MORBIGENA - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE DELLA LAVORAZIONE CAUSATIVA DELLA SILICOSI - ABBANDONO DELLA LAVORAZIONE SILICOTIGENA INTRAPRESA SUCCESSIVAMENTE - DIRITTO ALLA RENDITA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469723-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RENDITA DI PASSAGGIO - CONDIZIONE - ABBANDONO DELL'ATTIVITÀ MORBIGENA - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE DELLA LAVORAZIONE CAUSATIVA DELLA SILICOSI - ABBANDONO DELLA LAVORAZIONE SILICOTIGENA INTRAPRESA SUCCESSIVAMENTE - DIRITTO ALLA RENDITA - SUSSISTENZA.*

L'art. 150 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, stabilendo il diritto alla C.d. rendita di passaggio in favore del lavoratore che abbandoni per ragioni profilattiche il lavoro cui attendeva e nel quale ha contratto la malattia, pone come condizione per l'attribuzione del diritto stesso l'abbandono dell'attività morbigena in sè considerata, essendo estraneo alla ratio della norma ogni riferimento ad un determinato rapporto di lavoro o ad un requisito d'immediatezza tra il rapporto nello svolgimento del quale l'affezione invalidante sia stata contratta e l'abbandono del tipo di attività che in esso veniva espletato. Pertanto, la predetta rendita compete anche al lavoratore il quale abbandoni la lavorazione egualmente silicotigena intrapresa dopo l'abbandono a seguito di licenziamento per riduzione di personale, e quindi senza diritto alla medesima rendita, della precedente lavorazione causativa della silicosi. (V 3817/90, mass n 467056; (Conf 1457/90, mass n 465549; (Conf 803/88, mass n 452201; (Conf 553/88, mass n 457055; (Conf 4429/82, mass n 422418).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 150 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 151

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)