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Sez. 3, Sentenza n. 12176 del 28/09/1999 Ud. (dep. 26/10/1999) Rv. 215080 - 01

ACQUE | Scarico senza autorizzazione di acque reflue industriali - Reato previsto dall'art 21, comma 1, dell'abrogata legge n.319 del 1976 - Configurabilità del reato in virtù del sopravvenuto D.L.G. n. 152 del 1999 - Sussistenza - Fattispecie: scarico in pubblica fognatura di rifiuti liquidi provenienti da un laboratorio di analisi cliniche.
Stato
decisa il 1999-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215080-01

ACQUE

Lo scarico senza autorizzazione in pubblica fognatura di acque reflue provenienti da un insediamento produttivo, già costituente reato ai sensi dell'art.21, comma 1, dell'abrogata legge n.319 del 1976, continua a costituire reato anche ai sensi dell'art.59 del sopravvenuto D.L.G. n.152 del 1999 che sanziona penalmente lo scarico non autorizzato di "acque reflue industriali" mentre l'art.54 del predetto D.L. prevede, invece, come illecito amministrativo lo scarico, sempre non autorizzato, di acque reflue domestiche o di reti fognarie(Nella specie si trattava di scarico in pubblica fognatura di rifiuti liquidi, provenienti da un laboratorio di analisi cliniche, ritenuti qualificabili, secondo la nuova definizione, come acque reflue industriali).

Riferimenti normativi: Legge 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 54, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)