Sez. 3, Sentenza n. 2349 del 08/03/1988 (Rv. 458125 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - ATTI REDATTI DAI CANCELLIERI O FORMATI CON IL LORO CONSENSO NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE E CON LA OSSERVANZA DELLE FORMALITÀ PRESCRITTE - ATTI PUBBLICI - FALSIFICAZIONE - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ.*
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE - ATTI REDATTI DAI CANCELLIERI O FORMATI CON IL LORO CONSENSO NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE E CON LA OSSERVANZA DELLE FORMALITÀ PRESCRITTE - ATTI PUBBLICI - FALSIFICAZIONE - QUERELA DI FALSO - NECESSITÀ.*
L'art. 57 cod. proc. civ. attribuisce ai cancellieri funzioni giurisdizionali di documentazione in relazione alle attività proprie degli organi giudiziari e delle parti. Pertanto gli Atti redatti dai cancellieri, o formati con il loro concorso, nell'ambito delle funzioni attribuite e con l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, costituiscono Atti pubblici, la cui falsificazione deve essere fatta valere mediante querela di falso (nella specie, si trattava del verbale e del registro di udienza e del frontespizio del fascicolo d'ufficio). (contra 1819/71, mass n 352339; (contra 3396/68, mass n 336450).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)