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Sez. L, Sentenza n. 11935 del 26/06/2004 (Rv. 573938 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Regimi aziendali integrativi - Estensione delle norme restrittive in materia di pensionamento anticipato ex art. 3, comma diciannovesimo, legge n. 335 del 1995 - Salvezza di disposizioni diverse e più favorevoli da parte della contrattazione collettiva - Riferimento ai soli contratti collettivi successivi all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995 - Necessità - Fondamento - Fattispecie relativa al fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio di Torino.
Stato
decisa il 2004-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573938-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

L'art. 3, comma diciannovesimo, della legge n. 335 del 1995, nell'estendere ai regimi originariamente esonerativi (poi trasformati in integrativi, ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990 n. 357) le norme restrittive in materia pensionistica, relative all'assicurazione generale obbligatoria, e, in particolare, nell'escludere la maturazione anticipata del diritto alla pensione, fa tuttavia salve le disposizioni diverse e più favorevoli della contrattazione collettiva, ma tale salvezza si riferisce soltanto ai contratti collettivi successivi alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 335 del 1995, tenuto conto che il legislatore, una volta soppressi i regimi previdenziali esclusivi o esonerativi dell'a.g.o. e trasformati i medesimi in regimi integrativi, intese, in definitiva, stabilizzare il rapporto fra spesa previdenziale e prodotto interno lordo attraverso il ricorso al principio di solidarietà (v. sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2000), e quindi di armonizzazione dei trattamenti, di cui all'art. 38 Cost., attribuendo alle parti sociali la facoltà di derogare alla regolamentazione unica e di ripristinare i regimi di miglior favore solo in esito alla riconsiderazione del predetto rapporto di contabilità pubblica. (Nella specie, in base a tale principio la S.C. ha escluso ogni effetto derogatorio alle norme pattizie contenute nello statuto del fondo pensioni per il personale della Cassa di risparmio di Torino del 1994).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 20/11/1990 num. 357, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)