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Sez. L, Sentenza n. 2681 del 09/07/1975 (Rv. 376654 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - SCELTA DEL MEZZO PROBATORIO PIU ADATTO - LEGITTIMITA - DEROGA AI LIMITI DI AMMISSIONE DELLE PROVE RICHIESTE DALLE PARTI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376654-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - SCELTA DEL MEZZO PROBATORIO PIU ADATTO - LEGITTIMITA - DEROGA AI LIMITI DI AMMISSIONE DELLE PROVE RICHIESTE DALLE PARTI - INSUSSISTENZA.*

Il capoverso dell'art 421 cod proc civ (gia art 439, prima della novella n 533 del 1973) permette al giudice di 'disporre d'ufficio qualsiasi mezzo di provĂ , e cioe non di derogare alle norme comuni circa i limiti di ammissione delle prove richieste dalle parti, ma di scegliere egli stesso il mezzo probatorio piu adatto alla verifica della tesi di parte. (V 1562/72, mass n 358279).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)