Sez. 1, Sentenza n. 28432 del 22/12/2011 (Rv. 620657 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE | Servizi di investimento mobiliare - Contratto - Quadro - Obbligo della forma scritta - Sussistenza - Singoli ordini di investimento - Estensione del requisito formale - Esclusione - Violazione di regole di comportamento - Nullità degli ordini di investimento - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE
La prescrizione dell'art. 23 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, secondo cui i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma, non rilevando che l'intermediario abbia violato le regole di condotta concernenti le informazioni (attive e passive) nei confronti del cliente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)