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Sez. 5, Sentenza n. 1461 del 10/11/2010 Ud. (dep. 19/01/2011) Rv. 249096 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA | Parte civile appellante - Appello dichiarato inammissibile - Ricorso per cassazione del P.M. e della parte civile - Ammissibilità del ricorso della parte civile - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249096-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, confermativa della sentenza assolutoria di primo grado a seguito di appello del solo Pubblico Ministero, essendo stato dichiarato inammissibile l'appello della stessa parte civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)