Sez. 5, Sentenza n. 1461 del 10/11/2010 Ud. (dep. 19/01/2011) Rv. 249096 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA | Parte civile appellante - Appello dichiarato inammissibile - Ricorso per cassazione del P.M. e della parte civile - Ammissibilità del ricorso della parte civile - Esclusione.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, confermativa della sentenza assolutoria di primo grado a seguito di appello del solo Pubblico Ministero, essendo stato dichiarato inammissibile l'appello della stessa parte civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)