Sez. 4, Sentenza n. 26643 del 15/04/2009 Ud. (dep. 30/06/2009) Rv. 244796 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA | parte civile non appellante - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fattispecie.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA
In tema di ricorso per cassazione, la parte civile, benché non abbia proposto impugnazione avverso la sentenza assolutoria di primo grado, appellata dal solo P.M., deve ritenersi legittimata a proporre ricorso per cassazione, ai soli effetti civili e ove sussista il concreto interesse. (Nella fattispecie, l'imputato era stato assolto per non aver commesso il fatto dal delitto di omicidio colposo con sentenza appellata dal P.M. e non dalla parte civile, confermata dai giudici di secondo grado, sostituendo la formula perché il fatto non sussiste. La decisione della corte di appello è stata impugnata dalla sola parte civile con ricorso per cassazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)