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Sez. 6, Sentenza n. 35513 del 21/05/2013 Ud. (dep. 26/08/2013) Rv. 256091 - 01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA | Parte civile non appellante - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256091-01

PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - EFFETTI - IMMANENZA

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza d'appello, quando la stessa non abbia impugnato la decisione assolutoria di primo grado, confermata dalla Corte d'appello a seguito di impugnazione proposta dal solo P.M.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)