Sez. 1, Sentenza n. 12859 del 19/11/1999 (Rv. 531321 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Statuizione sulle spese emessa in sede cautelare - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
In tema di provvedimenti cautelari, l'art. 669 septies cod. proc. civ. (introdotto dalla legge n. 352 del 1990 e prevedente l'opponibilità, ai sensi degli artt. 645 e seguenti cod. proc. civ., della condanna alle spese contenute nell'ordinanza di rigetto), pur disciplinante espressamente solo l'ipotesi di provvedimento negativo (trattandosi dell'unico caso di statuizione definitiva sulle spese, altrimenti regolate con la pronunzia di merito) deve intendersi come norma generale volta a ricondurre al sistema oppositorio disciplinato dagli artt. 645 e seguenti cod. proc. civ. ogni statuizione sulle spese, evitando così il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., strumento spesso sproporzionato alla rilevanza degli interessi coinvolti in tema di spese processuali; ne consegue che deve ritenersi in ogni caso inammissibile il ricorso straordinario per Cassazione avente ad oggetto la statuizione sulle spese processuali in sede cautelare, anche quando detta statuizione non sia di condanna, ovvero quando intervenga per la prima volta in sede di reclamo, o quando, per qualsiasi motivo, sia contenuta in un provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 669 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)