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Sez. 1, Sentenza n. 10784 del 03/12/1996 (Rv. 501012 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Provvedimento di accoglimento dell'istanza cautelare - Reclamo - Rigetto - Condanna del reclamante alle spese di lite - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501012-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

In tema di provvedimenti cautelari la condanna del reclamante alle spese, contenuta nell'ordinanza che rigetta il reclamo avverso un provvedimento concessivo della misura cautelare è opponibile ai sensi dell'art. 645 e segg. cod. proc. civ. (per il richiamo operato dall'art. 669 septies, ultimo comma, stesso codice) e non può quindi formare oggetto di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)