Sez. 3, Sentenza n. 2681 del 23/02/2001 (Rv. 544111 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Statuizione sulle spese emessa in sede cautelare - Opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE
In tema di provvedimenti cautelari, l'art. 669 septies cod. proc. civ. che prevede l'opponibilità ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. della condanna alle spese contenuta nell'ordinanza di rigetto, deve intendersi come norma generale volta a ricondurre al sistema oppositorio disciplinato dagli artt. 645 e segg. cod. proc. civ., rendendo perciò inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)