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Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 17/04/1972 (Rv. 357687 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL SOLO DIFENSORE DISTRATTARIO.*
Stato
decisa il 1972-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357687-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL SOLO DIFENSORE DISTRATTARIO.*

Se il giudice d'appello ometta di pronunciare sulla richiesta di distrazione delle spese giudiziali a favore del difensore della parte vittoriosa, tale vizio puo essere fatto valere con ricorso per Cassazione soltanto dal difensore interessato, unico legittimato alla proposizione dell'impugnazione. (Conf 809'70, mass n 346132).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)