Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 17/04/1972 (Rv. 357687 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL SOLO DIFENSORE DISTRATTARIO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA DEL GIUDICE DI APPELLO - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL SOLO DIFENSORE DISTRATTARIO.*
Se il giudice d'appello ometta di pronunciare sulla richiesta di distrazione delle spese giudiziali a favore del difensore della parte vittoriosa, tale vizio puo essere fatto valere con ricorso per Cassazione soltanto dal difensore interessato, unico legittimato alla proposizione dell'impugnazione. (Conf 809'70, mass n 346132).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)