Sez. 3, Sentenza n. 3142 del 25/10/1974 (Rv. 371628 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA - CORREZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI APPELLO - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA - CORREZIONE DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NECESSITA - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE.*
Costituisce vizio denunciabile in Cassazione, e non semplice omissione correggibile mediante la speciale procedura prevista dagli artt 287 e seguenti cod proc civ, quello della sentenza di appello che, condannando il soccombente a rimborsare le spese del giudizio personalmente alla controparte, abbia omesso di pronunciare sulla domanda di distrazione proposta dal difensore della parte vittoriosa. In tal caso, impugnando la sentenza, il difensore agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo, ed ha la qualita di parte. (V 3286'72, mass n 361110; 1204'72, mass n 357687).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)