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Sez. L, Sentenza n. 368 del 30/01/1975 (Rv. 373617 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - ASSUNZIONE DELLA POSIZIONE DI PARTE DA PARTE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO - CONDIZIONI - OMESSA PRONUNCIA SULLA RICHIESTA DI DISTRAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1975-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373617-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - ASSUNZIONE DELLA POSIZIONE DI PARTE DA PARTE DEL DIFENSORE DISTRATTARIO - CONDIZIONI - OMESSA PRONUNCIA SULLA RICHIESTA DI DISTRAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE - PROCEDIMENTO DI CORREZIONE - INAPPLICABILITA.*

Il difensore, munito di procura, il quale chieda, a norma dell'art 9 3 cod proc civ, la distrazione a suo favore delle spese giudiziali e degli onorari, agisce per la tutela di un proprio autonomo diritto e, pertanto assume la qualita di parte quando sorga controversia sul diritto alla distrazione, ovvero quando il giudice non abbia provveduto sulla relativa istanza o l'abbia respinta. Da tanto consegue che, ove il giudice abbia trascurato di pronunziare su tale richiesta, il difensore e direttamente legittimato a proporre ricorso per Cassazione, in quanto la detta omissione comporta il vizio di omesso esame di un punto decisivo e non gia un mero errore materiale, correggibile con la procedura prevista dagli artt 287 e segg cod proc civ. (V 1204/72, mass n 357687; 1950/71, mass n 352527; (V 809/70, mass n 346132).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)