diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 809 del 25/03/1970 (Rv. 346132 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE.*
Stato
decisa il 1970-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346132-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - OMESSA PRONUNCIA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL DIFENSORE.*

E viziata per omesso esame di punto decisivo la decisione del giudice di merito che non provveda sulla richiesta di distrazione delle spese e degli onorari avanzati dal difensore della parte vittoriosa. Tale vizio e denunziabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato. (Conf 724-69, massima n 339004).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)