Sez. 1, Sentenza n. 1136 del 04/02/1988 (Rv. 457381 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - ADESIONE DEL TERZO - NATURA - FORMA - EFFETTI.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE - ADESIONE DEL TERZO - NATURA - FORMA - EFFETTI.*
Nel contratto a favore di terzo quest'ultimo non è parte né in senso sostanziale né in senso formale e deve limitarsi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, talché l'adesione del terzo è mera condicio iuris sospensiva dell'acquisizione del diritto - rilevabile per facta concludentia - restando la dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto necessaria soltanto per renderlo irrevocabile ed immodificabile (art. 1411, terzo comma, cod. civ.). (V 5699/78, mass n 395491).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)