Sez. L, Sentenza n. 7398 del 09/08/1996 (Rv. 499131 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE | Soggetti obbligati - Terzo - Obblighi nei confronti degli stipulanti - Configurabilità - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE
Nel contratto in favore di terzi (art. 1411 cod. civ.) le parti stipulanti assumono reciprocamente degli obblighi in favore di un terzo il quale assume la veste di creditore della prestazione promessa senza essere parte del contratto, né in senso formale né in senso sostanziale; ne consegue che il terzo, la cui dichiarazione di voler approfittare del contratto è necessaria solo per renderlo irrevocabile ed immodificabile, non ha alcun obbligo verso le parti stipulanti, le quali, pertanto, restano le sole vincolate per le prestazioni convenute.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)