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Sez. 1, Sentenza n. 12447 del 09/12/1997 (Rv. 510798 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE | Posizione del terzo - Qualità di parte - Configurabilità - Esclusione - Adesione dello stesso - Natura - Forma ed effetti - Fattispecie in tema di convenzione fra un consorzio ed una banca per garantire gli affidamenti dei consorziati.
Stato
decisa il 1997-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510798-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - IN GENERE

La norma di cui all'art. 1411 cod. civ. non attribuisce al terzo la qualità di parte né in senso formale né in senso sostanziale rispetto alla convenzione negoziale stipulata in suo favore, dovendo egli limitarsi a beneficiare degli effetti di un rapporto da altri già validamente ed efficacemente costituito, così che la sua successiva adesione (rilevabile anche per "facta concludentia") si pone come mera "condicio iuris", di carattere sospensivo, dell'acquisizione del diritto a lui attribuito, ed ha il solo effetto di rendere irrevocabile ed immodificabile il contratto stipulato in suo favore. (La S.C., affermando il principio di diritto di cui in massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto la esistenza di una fattispecie di contratto a favore di terzo - oltre che di collegamento negoziale - in una vicenda negoziale intervenuta tra una cassa di risparmio ed un consorzio provinciale per garantire gli affidamenti bancari degli operatori della provincia: avendo l'istituto di credito revocato il fido, in relazione al contratto di conto corrente successivamente stipulato con un singolo consorziato, senza il rispetto delle modalità previste nella convenzione stipulata con il consorzio, il giudice di merito ne aveva dichiarato il colpevole inadempimento, atteso, appunto, il collegamento negoziale tra la detta convenzione ed il singolo contratto di conto corrente stipulato con il consorziato, ed attesa la natura complessiva di contratto a favore di terzo dei negozi collegati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)