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Sez. 5, Sentenza n. 2903 del 22/03/2013 Ud. (dep. 22/01/2014) Rv. 258447 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Attività cognitive del perito - Ambito - Accesso agli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero - Necessità del previo consenso della difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258447-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI

Il perito, oltre a richiedere direttamente notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altro soggetto, può anche prendere visione di atti processuali contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, senza necessità del previo consenso della difesa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)