Sez. 3, Sentenza n. 11096 del 10/12/2013 Ud. (dep. 07/03/2014) Rv. 258890 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Svolgimento dell'incarico - Documenti e cose prodotti delle parti - Visione o consultazione parziale - Effetti - Nullità della perizia - Esclusione - Attendibilità delle valutazioni - Libero convincimento del giudice - Congrua motivazione - Necessità.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI
In tema di perizia, la visione parziale degli atti, dei documenti e delle cose prodotti delle parti non determina alcuna nullità e/o inutilizzabilità, in assenza di espresse previsioni di legge, ma può eventualmente riverberarsi sull'affidabilità delle considerazioni conclusive espresse dal perito, la cui valutazione, rimessa al libero convincimento del giudicante, è sottratta al sindacato di legittimità se congruamente motivata ed immune da vizi logici.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)