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Sez. 4, Sentenza n. 5060 del 04/11/2009 Ud. (dep. 09/02/2010) Rv. 246638 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Attività cognitive del perito - Ambito - Visione di atti nei quali le notizie che è possibile richiedere ex art. 228, comma terzo, cod. proc. pen. siano state raccolte dalla polizia giudiziaria o dal P.M. - Ammissibilità - Divieto di inserimento di detti atti nel fascicolo per il dibattimento - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246638-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI

Il perito, oltre a richiedere direttamente notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altro soggetto, può anche prendere visione di atti processuali nei quali le predette notizie siano state già raccolte dal P.M. o dalla polizia giudiziaria, a nulla rilevando l'eventuale divieto di inserimento degli atti visionati nel fascicolo per il dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)