Sez. 3 - , Sentenza n. 24145 del 14/03/2019 Ud. (dep. 30/05/2019) Rv. 275980 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Attività cognitive del perito - Visione di atti contenenti notizie raccolte dalla polizia giudiziaria o dal P.M. - Ammissibilità - Utilizzabilità ai fini della perizia.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI
Il perito, oltre a richiedere direttamente notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altro soggetto, può anche prendere visione di atti processuali nei quali le predette notizie siano state già raccolte dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, a nulla rilevando il divieto di inserimento degli atti visionati nel fascicolo per il dibattimento posto che le informazioni in tal modo acquisite non costituiscono prova, essendo utilizzabili solo ai fini dell'accertamento peritale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 228 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)