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Sez. L, Sentenza n. 14439 del 29/07/2004 (Rv. 575084 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Indennità di maternità - Termine di prescrizione breve per l'indennità di malattia - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575084-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ

Il diritto alla corresponsione dell'indennità di maternità, prevista dall'art. 15 della legge n. 1204 del 1971 sulla tutela delle lavoratrici madri, partecipando della medesima natura del diritto al trattamento di malattia, è soggetto, in mancanza di una previsione in senso contrario, alla prescrizione breve di un anno, stabilita per essa dall'art. 6, ultimo comma, della legge n. 138 del 1943.

Riferimenti normativi: Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)