Sez. 5, Sentenza n. 28157 del 03/02/2015 Ud. (dep. 02/07/2015) Rv. 264916 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria - Elementi costitutivi - Indicazione.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Integra il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria la conclusione di contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari per conto dei clienti sottoscrittori, percependo le somme destinate a tali fini, dovendosi intendere per investimento di natura finanziaria ogni conferimento di una somma di denaro da parte del risparmiatore con un'aspettativa di profitto o remunerazione ovvero di utilità, unita ad un rischio, a fronte delle disponibilità impiegate in un dato intervallo temporale. Né rileva, a tal fine, l'effettivo impiego di quanto versato dal cliente nello strumento finanziario prospettato dal promotore abusivo che costituisce un post factum estraneo alla struttura del reato in questione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 166
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)