Sez. 5, Sentenza n. 18284 del 20/12/2013 Cc. (dep. 30/04/2014) Rv. 259836 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Reato di abusivismo finanziario - Elemento materiale - Esercizio di servizi finanziari - Requisiti della condotta.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Il reato di abusivismo finanziario di cui all'art. 166 D.Lgs. n. 58 del 1998 sussiste solo se l'esercizio di servizi finanziari viene svolto in maniera professionale e nei confronti del pubblico. (In motivazione la Corte ha precisato, quanto al primo requisito, che la nozione di professionalità, da intendersi in senso ampio, corrisponde al compimento di una serie di atti coordinati del tipo indicato dalla norma incriminatrice, e, quanto al secondo, che gli stessi atti debbano essere indirizzati ad un numero indeterminato di soggetti qualitativamente non predeterminati).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 166
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)