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Sez. U, Sentenza n. 6633 del 29/04/2003 (Rv. 562507 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE | Poteri - Questioni pregiudiziali attribuite alla competenza giurisdizionale di altro giudice - Decisione incidentale - Ammissibilità - Impugnazione delle sentenza delle Commissioni Tributarie provinciali - Da parte degli Uffici periferici - Decisione ufficiosa sulla esistenza e validità dell'autorizzazione all'impugnazione - Possibilità - Affermazione - Difetto di giurisdizione - Esclusione - Fondamento - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562507-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE

Il giudice tributario ha il potere di verificare d'ufficio, sia in grado di appello che nel giudizio di cassazione, l'esistenza e la validità dell'autorizzazione - rilasciata agli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria - per proporre appello principale avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, di cui all'art. 52, comma secondo, D.Lgs n. 546 del 1992, trattandosi di una condizione di ammissibilità del gravame. Infatti, sebbene involga il controllo dell'avvenuto rispetto delle norme amministrative di azioni disciplinanti l'<iter> burocratico inteso al rilascio dell'autorizzazione, tale decisione non impinge nel difetto di giurisdizione, in quanto il giudice tributario ha il potere di risolvere incidentalmente questioni attribuite alla competenza giurisdizionale di altro giudice, quando da tale risoluzione dipenda la decisione sull'oggetto del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)