Sez. 5, Sentenza n. 11321 del 29/08/2001 (Rv. 549111 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Proposizione da parte degli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria - Autorizzazione "ex" art. 52, secondo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992 - Necessità - Mancato rilascio dell'autorizzazione "de qua" - Inammissibilità dell'appello - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la norma di cui all'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - a termini della quale gli uffici periferici del Dipartimento delle entrate e gli uffici del territorio del Ministero delle finanze devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate e dal responsabile del servizio contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio - va interpretata, conformemente alla espressa previsione contenuta nella legge di delegazione (art. 30, comma primo, lett. g), n. 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel senso che la mancata autorizzazione "de qua" è causa di inammissibilità dell'appello, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto determina la mancanza di un presupposto processuale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 52 com. 2, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 30 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/03/1992 num. 287 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)