Sez. L, Sentenza n. 18146 del 28/08/2007 (Rv. 599334 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Dichiarazione di invalidità del licenziamento - Diritto del lavoratore al risarcimento del danno - Limite minimo delle cinque mensilità di retribuzione - Natura giuridica - Commisurazione del danno alle retribuzioni - Presunzione "iuris tantum" di lucro cessante - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione - Manifesta infondatezza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'indennità prevista dall'art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nel suo minimo ammontare di cinque mensilità, costituisce una presunzione "juris et de jure" del danno causato dal licenziamento illegittimo, assimilabile ad una sorta di penale connaturata al rischio di impresa; la corresponsione, invece, dell'indennità commisurata alla retribuzione effettivamente non percepita costituisce una presunzione "iuris tantum" di lucro cessante, costituendo onere del datore provare che il danno ulteriore non sussiste. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della citata norma in relazione all'art. 36 della Costituzione, poiché essa, non conferisce al lavoratore un diritto per un lavoro non svolto, ma fissa solo una presunzione fondata sulla difficoltà di ricostituire un altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato; la norma non viola, altresì, l'art. 3 della Costituzione perché l'illegittimità del licenziamento pone il datore di lavoro, che tale illegittimità ha determinato, in posizione ben diversa dal lavoratore, che la subisce "ab initio".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)