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Sez. 3, Sentenza n. 2292 del 06/02/2004 (Rv. 569929 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE | Eredi - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Ordine di integrazione del contraddittorio - Rinnovazione dell'atto con fissazione di un nuovo termine - Ammissibilità - Condizioni - Notificazione inesistente - Rinnovazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569929-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - IN GENERE

In tema di procedimento civile ed in ipotesi di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali ed il giudice, anche in sede di giudizio di rinvio, deve disporre l'integrazione del contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ. nei confronti di tutti. In tal caso, la rinnovazione dell'atto di integrazione con fissazione di un nuovo termine è possibile se la parte onerata abbia rispettato il precedente termine, sia pure attraverso una notifica nulla, ma non in ipotesi di notifica giuridicamente inesistente, in quanto indirizzata ad un soggetto estraneo al giudizio e privo di qualunque collegamento con la parte cui la notificazione era diretta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)