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Sez. 1, Sentenza n. 24483 del 30/10/2013 (Rv. 628192 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Accertamento in ogni stato e grado - Deducibilità per la prima volta nel giudizio di cassazione - Conseguenze - Ammissibilità della prova documentale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628192-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM

L'onere di dimostrare l'avvenuto conferimento del potere rappresentativo al soggetto che ha proposto l'impugnazione in nome e per conto altrui non sorge automaticamente per effetto dell'esercizio di tale potere, ma solo in caso in contestazione, che può essere sollevata anche in sede di legittimità, in quanto essa riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; qualora tale questione venga sollevata per la prima volta nel corso del giudizio di cassazione, deve essere riconosciuta all'interessato la possibilità di fornire la predetta dimostrazione, mediante la produzione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., dei documenti comprovanti la legittimazione processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)