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Sez. 2, Sentenza n. 26904 del 21/04/2017 Cc. (dep. 30/05/2017) Rv. 270625 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Inefficacia della misura ai sensi dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - Emissione di nuova misura - Interrogatorio dell'indagato - Necessità - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270625-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

Nel caso di rinnovazione dell'ordinanza cautelare a seguito della perdita di efficacia della misura ai sensi dell'art. dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., è necessario procedere all'interrogatorio di garanzia dell'indagato solo quando alla base della seconda ordinanza siano posti elementi di prova nuovi, mentre può essere omesso quando il giudice si limita ad effettuare una diversa valutazione di elementi già presenti in atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)