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Sez. U, Sentenza n. 28270 del 24/04/2014 Cc. (dep. 01/07/2014) Rv. 260016 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Inefficacia di misura custodiale per mancato rispetto dei termini nel procedimento di riesame - Emissione di nuova misura custodiale - Interrogatorio precedente o successivo alla riedizione della misura - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260016-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO

Nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente ad una dichiarazione di inefficacia, ai sensi dei commi 5 e 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., di quella precedente, il giudice per le indagini preliminari non è tenuto ad interrogare l'indagato prima di ripristinare nei suoi confronti il regime custodiale né a reiterare l'interrogatorio di garanzia successivamente all'esecuzione della nuova misura, sempre che tale adempimento sia stato in precedenza regolarmente espletato e sempre che l'ultima ordinanza cautelare non contenga elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)