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Sez. 5, Sentenza n. 48246 del 20/09/2016 Cc. (dep. 15/11/2016) Rv. 268160 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Misura cautelare disposta da giudice incompetente - Rinnovazione ad opera del giudice competente - Nuovo interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione - Mancata convalida del fermo - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268160-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

Qualora la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia rinnovata ad opera di giudice competente (ex art. 27 cod. proc. pen.) non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia, conservando piena efficacia quello effettuato, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., dal giudice che ha disposto la misura e ciò neanche nel caso in cui il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, cui la misura si ricolleghi, non sia stato convalidato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)