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Sez. 1 - , Sentenza n. 5444 del 07/11/2019 Cc. (dep. 11/02/2020) Rv. 278363 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Annullamento dell'ordinanza cautelare per mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari - Rinnovo della misura – Rinnovazione dell’interrogatorio dell'indagato – Necessità – Esclusione – Condizioni.
Stato
decisa il 2019-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278363-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

Nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente all'annullamento di una precedente ordinanza cautelare per carenza di autonoma valutazione, il giudice, in assenza di elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente ordinanza, non è tenuto a rinnovare l'interrogatorio dell'indagato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)