Sez. 1 - , Sentenza n. 5444 del 07/11/2019 Cc. (dep. 11/02/2020) Rv. 278363 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Annullamento dell'ordinanza cautelare per mancanza di autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari - Rinnovo della misura – Rinnovazione dell’interrogatorio dell'indagato – Necessità – Esclusione – Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
Nel caso di emissione di nuova misura cautelare custodiale conseguente all'annullamento di una precedente ordinanza cautelare per carenza di autonoma valutazione, il giudice, in assenza di elementi nuovi e diversi rispetto alla precedente ordinanza, non è tenuto a rinnovare l'interrogatorio dell'indagato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)