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Sez. 3, Sentenza n. 1458 del 15/09/1970 (Rv. 347293 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - DIVIETO - NEGOZIO DEDOTTO COME FATTO STORICO - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1970-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347293-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - DIVIETO - NEGOZIO DEDOTTO COME FATTO STORICO - INAPPLICABILITA DEL DIVIETO.*

Il divieto di provare per testimoni negozi giuridici per i quali e richiesta la Forma scritta non opera quando sia necessario provarne la esistenza come fatto storico generatore di conseguenze giuridiche a favore di terzi. (Conf 1761'68, mass n 333656).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)