Sez. 2, Sentenza n. 4111 del 13/12/1975 (Rv. 378430 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - ATTO PROPOSTO CONTRO UN SOGGETTO DEFUNTO - RIMESSIONE - ESCLUSIONE - ATTO PROPOSTO CONTRO SOGGETTO DEFUNTO LITISCONSORTE NECESSARIO - RIMESSIONE - NECESSITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - ATTO PROPOSTO CONTRO UN SOGGETTO DEFUNTO - RIMESSIONE - ESCLUSIONE - ATTO PROPOSTO CONTRO SOGGETTO DEFUNTO LITISCONSORTE NECESSARIO - RIMESSIONE - NECESSITA.*
La nullita dell'atto di citazione (nella specie, proposto contro un soggetto defunto) non consente, di per se, al giudice di appello di rimettere gli Atti al primo giudice non rientrando, di per se stessa, fra le ipotesi tassativamente elencate nell'art 354 cod proc civ. tuttavia, nei giudizi con pluralita di convenuti astretti da un rapporto di litisconsorzio necessario, anche la nullita della citazione, accertata nei soli confronti di uno di essi, comporta l'Obbligo, per il giudice di appello, di esercitare il potere di rimessione, poiche, in tal caso, la suddetta nullita, dovendo essere equiparata al difetto di citazione di uno dei litisconsorti necessari, comporta l'esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti del convenuto invalidamente citato o dei suoi eredi e, pertanto, da luogo, sotto questo profilo, alla seconda delle ipotesi di rimessione previste dal citato art 354 cod proc civ. (V 3232/73, mass n 367064; 532/62; 542/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)