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Sez. 1, Sentenza n. 3232 del 27/11/1973 (Rv. 367064 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NULLITA DELLA CITAZIONE DI PRIMO GRADO - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367064-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NULLITA DELLA CITAZIONE DI PRIMO GRADO - RIMESSIONE AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*

Il giudice di appello che accerti la nullita della citazione introduttiva del giudizio di primo grado (nella specie per inosservanza del termine minimo di comparizione) deve limitarsi a dichiarare tale nullita, senza rimettere la causa al primo giudice, che non e stato legittimamente investito dell'esame della causa. (V 2418/66, mass n 324676).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)