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Sez. 5, Sentenza n. 4942 del 04/08/1998 Cc. (dep. 19/08/1998) Rv. 211825 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso ammesso solo per violazione di legge - Nozione di violazione di legge - Implicazioni in tema di mancanza o illogicità della motivazione.
Stato
decisa il 1998-08-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211825-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE

Il ricorso immediato, per saltum, per cassazione, alternativo al riesame, a norma dell' art. 311, secondo comma, cod.proc.pen. è consentito solo quando si deduca da parte del ricorrente la mancanza assoluta o materiale, o la mera apparenza della motivazione dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, non per la generica insufficienza o incompletezza dell'apparato argomentativo, in quanto solo l'assenza degli elementi strutturali di siffatta ordinanza integra una violazione di legge sanzionata con la nullità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)