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Sez. 4, Ordinanza n. 2089 del 05/09/1996 Cc. (dep. 02/12/1996) Rv. 206326 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI | Ricorso "per saltum" - Vizi deducibili - Mancanza o manifesta illogicità della motivazione - Valutazione degli indizi - Sindacato - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206326-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI

In caso di ricorso "per saltum" in Cassazione avverso ordinanze che dispongono misure cautelari oggetto di censura può essere soltanto la violazione da parte del giudice dell'obbligo di esporre gli indizi che giustificano in concreto la misura disposta con l'indicazione dei fatti da cui sono desunti e dei motivi della loro rilevanza (cioè, mancanza o illogicità manifesta della motivazione, che risultino dal provvedimento impugnato), esulando, in ogni caso, dalla cognizione della corte di legittimità la valutazione degli indizi, trattandosi di compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, del giudice al quale è richiesta la misura cautelare ed eventualmente del giudice del riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)