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Sez. 3, Sentenza n. 609 del 05/03/1973 (Rv. 362702 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1973-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362702-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ED EXTRA PETITA - NOZIONE.*

Il vizio di ultra o extra petizione ricorre solo quando il giudice pronunzi oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Siffatto vizio riguarda solo la decisione della controversia e non anche le ragioni di fatto o di diritto che vengono assunte a sostegno della decisione, ben potendo il giudice dare al rapporto dedotto in causa una diversa qualificazione giuridica o al titolo enunciato un titolo diverso, purche dalla pronuncia non derivino effetti piu ampi di quelli richiesti dalla parte o non venga sostituita un'Azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta. (Conf 1073/71, mass n 351116; 238/71, mass n 349674).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)