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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27750 del 22/11/2017 (Rv. 646841 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE | Appello incidentale tardivo - Ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio - Portata - Notifica anche al contumace - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità dell'appello.
Stato
decisa il 2017-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646841-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE

In tema di giudizio d'appello, l'ordine del giudice di integrazione del contraddittorio nei confronti della parte, rimasta contumace, cui non sia nota la comparsa di costituzione nella quale sia contenuto l'appello incidentale tardivo determina, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., la dichiarazione di inammissibilità dell'appello stesso ove alla relativa ordinanza del giudice non sia stato dato seguito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)