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Sez. 3, Ordinanza n. 2246 del 22/01/2024 (Rv. 670015-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE | Appello incidentale proposto anche nei confronti di appellato contumace - Omessa notifica - Rilievo d’ufficio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670015-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE

L'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace.

Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 343

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)