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Sez. 3, Ordinanza n. 22365 del 29/11/2004 (Rv. 578301 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Notificazione del ricorso alla parte ainzichè presso il procuratore costituito - Nullità - Sanatoria - Conseguenze - Scritti difensivi ex art. 47 cod. proc. civ. - Deposito - Termine - Decorrenza.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578301-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)

La nullità della notificazione del regolamento di competenza, per essere stata eseguita, in violazione dell'art. 330 cod. proc. civ., alla parte (nella specie presso il domicilio eletto per il giudizio) anzichè presso il procuratore costituito nel giudizio di appello, è sanata con efficacia "ex tunc" dalla costituzione in giudizio dell'intimato; ne consegue inoltre che è irrilevante il mancato rispetto del termine di cui all'art. 47 ultimo comma cod. proc. civ. da parte del resistente, non avendo tale termine iniziato il suo decorso a causa della nullità di notifica del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)