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Sez. 5, Sentenza n. 6417 del 01/04/2004 (Rv. 571730 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Notificazione - Nullità - Costituzione della parte intimata - Conseguenze - Sanatoria del vizio con efficacia "ex tunc" - Sussistenza - Notificazione del controricorso oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571730-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

La nullità della notificazione del ricorso per cassazione è sanata dalla costituzione in giudizio della parte intimata, con efficacia "ex tunc" - a differenza dell'ipotesi di omissione o inesistenza giuridica della notificazione -, con la conseguenza, fra l'altro, che tale efficacia sanante non è esclusa per il fatto che il controricorso risulti notificato oltre il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza, di cui all'art. 327 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)