Sez. 3 - , Sentenza n. 48021 del 11/09/2019 Cc. (dep. 26/11/2019) Rv. 277994 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Diritto all'abitazione - Ordine di demolizione – Limiti - Fattispecie.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
Il diritto all'abitazione, riconducibile agli artt. 2 e 3 Cost. e all'art. 8 CEDU, non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status preesistente del territorio. (Fattispecie relativa all'impugnazione del provvedimento demolitorio di un vano accessorio edificato abusivamente, la cui stessa natura, secondo la Corte, esclude che possa prospettarsi una necessità abitativa idonea a precluderne l'esecuzione).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)