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Sez. 3 - , Sentenza n. 423 del 14/12/2020 Cc. (dep. 08/01/2021) Rv. 280270 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione - Manufatto abusivo adibito ad abitazione - Principio convenzionale di proporzionalità - Rispetto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280270-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonchè i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, avendo il giudice omesso di valutare la documentazione prodotta in ordine alle condizioni socio-economiche e di salute del ricorrente).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)