Sez. 3, Sentenza n. 13 del 04/01/1994 (Rv. 484927 - 01)
Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - In genere | Potere di ordinanza del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti - Esercizio o mancato esercizio - Danni conseguenti - Risarcimento - Soggetto obbligato - Fattispecie.
Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - In genere
Il potere di ordinanza spettante al Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti (art. 153 R.D. 4 dicembre 1915 n. 148), da considerare eccezionale nell'ordinamento per le limitazioni a diritti di privati (quali quelli alla libertà e alla proprietà privata) che esso comporta, appartiene allo Stato, titolare della massima potestà pubblica, ancorché nell'azione del Sindaco nell'emanazione del provvedimento d'urgenza siano implicati interessi locali. L'esercizio di tale potere, pertanto, costituisce manifestazione di prerogative statali, delle quali il Sindaco è partecipe quale Ufficiale di Governo, con la conseguenza che per la responsabilità dei danni derivanti dall'esercizio (o mancato esercizio) del detto potere da parte del Sindaco, anche con riguardo all'operato di organi comunali che gli sono di supporto, deve rispondere, pure sotto il profilo della violazione del divieto del "neminem laedere", lo Stato e non già il Comune. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del merito che aveva escluso la legittimazione passiva del Comune nella causa per il risarcimento dei danni intrapresa dai congiunti di una persona deceduta per il crollo di un edificio, che lamentavano l'omissione, da parte del Sindaco, di ordinanza di sgombero dell'edificio, di cui gli era stata denunciata la rovina).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 04/12/1915 num. 148 art. 153
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)