Sez. 1, Sentenza n. 6041 del 18/04/1972 Ud. (dep. 30/09/1972) Rv. 121948 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - CONTROLLO DI LEGITTIMITA DEL GIUDICE ORDINARIO - SINDACATO SULL'ATTO AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - CONTROLLO DI LEGITTIMITA DEL GIUDICE ORDINARIO - SINDACATO SULL'ATTO AMMINISTRATIVO - LIMITI.*
In Sede di controllo di legittimita, il giudice ordinario puo sindacare l'atto amministrativo anche in relazione al vizio di eccesso di potere, accertando se sussistano i presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione dell'atto. Nell'ambito di tali principi ed in relazione al provvedimento di rimpatrio, il giudice ordinario puo, nell'Esercizio del controllo di legittimita, accertare se il questore abbia compiuto una alterazione od un travisamento dei fatti e se vi sia logica e necessaria correlazione tra premesse e conclusioni sul giudizio di pericolosita per la sicurezza pubblica. Ove, pero, verifichi la sussistenza dei presupposti fissati dagli artt 1 e 2 legge del 1956 n. 1423 per l'emissione del provvedimento, non puo poi sostituire la propria valutazione di quei presupposti a quella operata dal questore in ordine al giudizio di pericolosita, di natura discrezionale(attenendo ad un criterio di probabilita, proiettata nel futuro), altrimenti compirebbe un Sindacato di merito sull'atto amministrativo discrezionale, con valutazioni di necessita e di opportunita, assolutamente precluse al giudice ordinario dall'art 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all e.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)