Sez. 1, Sentenza n. 6459 del 03/12/1976 Ud. (dep. 21/05/1977) Rv. 135964 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERICOLOSITA SOCIALE - PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE - MOTIVAZIONE - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE - GIUDIZIO DI PERICOLOSITA ESPRESSO DAL QUESTORE - CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - LIMITI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - PERICOLOSITA SOCIALE - PROVVEDIMENTO DEL QUESTORE - MOTIVAZIONE - SINDACATO DEL GIUDICE PENALE - GIUDIZIO DI PERICOLOSITA ESPRESSO DAL QUESTORE - CONTROLLO DA PARTE DEL GIUDICE PENALE - LIMITI.*
L'affermazione di responsabilita per la contravvenzione di cui all'art 2 della legge 27 dicembre 1956, n 1423 non richiede un riesame della pericolosita del soggetto cui si attribuisce la infrazione. La valutazione della pericolosita e affidata al questore, il cui provvedimento non puo essere oggetto di controllo da parte dell'autorita giudiziaria se non sotto il profilo della legittimita. Il Sindacato del giudice penale sul provvedimento di rimpatrio concerne, pertanto, esclusivamente la Competenza dell'autorita che ha emesso l'ordine, la conformita di questo alle prescrizioni di legge e l'assenza di un eventuale vizio di eccesso di potere desumibile dalla motivazione adottata in concreto. Se invero il giudice penale, nell'accertare la sussistenza dei presupposti fissati dagli artt 1 e 2 della legge n 1423 del 1956 per la emissione del provvedimento, sostituisse la propria valutazione della pericolosita a quella operata dal questore, compirebbe un Sindacato di merito dell'atto amministrativo discrezionale, con valutazione di opportunita assolutamente precluse al giudice ordinario dall'art 5 della legge 20 marzo 1865, n 2248 allegato e. (Conf mass n 121948).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)